In relazione alle numerose richieste pervenute dai nostri pazienti che sono in possesso di un’assicurazione sanitaria a copertura di visite mediche ed esami strumentali, si rappresenta come il sistema pubblico non sia in grado di far fronte alle esigenze reali, andandosi a delineare duplici scenari: Il primo vede il medico eseguire la visita del paziente il quale successivamente procede in autonomia compreso la richiesta di rimborso della prestazione. Mentre nel secondo si palesano difficoltà di gestione di casi in cui i pazienti pretendono prospetti diagnostici compiacenti che possano rientrare nelle coperture assicurative oppure in autonomia eseguono, senza preventiva consultazione, visite specialistiche o addirittura esami invasivi o radiografici e successivamente ne chiedono le prescrizioni.
Considerato che:
– Il MMG, svolgendo un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico ed esercitando poteri pubblicistici di certificazione, nello svolgimento delle funzioni pubbliche attribuitegli dall’ACN e negli atti incidenti direttamente o indirettamente sulla spesa pubblica è un pubblico ufficiale.
– il MMG, con l’emissione della ricetta, bianca, rossa o dematerializzata, compie un’attività ricognitiva del diritto soggettivo dell’assistito all’erogazione di medicinali o della prestazione.
Tale atto ha dunque natura di certificato, come testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell’individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.
È essenziale, quindi, che ciascuna prescrizione risponda, per il medico che la formula, a valutazioni diagnostiche che il medico stesso abbia obiettivamente ed accuratamente maturato ed anche la data di rilascio della ricetta deve essere contestuale alla visita/contatto con il paziente.
Il Codice Deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate tramite la visita medica, oppure sulla base di referti e documentazione oggettiva. Pertanto, al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito dal paziente o da terzi o su fatti che egli non abbia personalmente constatato.
Qualsiasi tipo di alterazione del certificato o la “compiacenza” dello stesso comporta la non rispondenza al requisito della veridicità, ravvisandosi gli estremi del reato di falso materiale, ideologico e di truffa. Nel caso specifico, con l’alterazione della data di rilascio, anche si trattasse di patologia vera, si incorrerebbe nel reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p. e punito con la reclusione da tre mesi a due anni) e se il falso comporta conseguenze di tipo economico (per esempio rimborso dall’ assicurazione) il medico è chiamato anche a rispondere del reato di truffa aggravata in concorso con l’assistito.
Dunque, nel caso di richieste di ricette con diagnosi e date di rilascio palesemente non veritiere, per giustificare e chiedere il rimborso all’Assicurazione, vanno RESPINTE CON SDEGNO informando il paziente che anche lui sarebbe perseguibile penalmente.
In ultimo, si segnala come alcune Assicurazioni stanno richiedendo la certificazione della data dell’insorgenza della patologia/sintomi. In questo caso si va oltre la prescrizione, che è un diritto del paziente, ma si tratta del rilascio di un certificato che va pagato a tariffa libero-professionale.
Il Presidente SNAMIROMA
Dott. Giuseppe Lanna