L’avv. Beatrice Lucarelli, legale di #SnamiRoma e #SnamiLazio, ci ha segnalato ed analizzato questa importante sentenza della Corte Costituzionale: “Spett.le Sindacato, con il presente contributo porto all’attenzione la recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 76/2026) che allego in calce, depositata il 12 maggio 2026, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità sia considerato acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai soli fini della trasformazione dell’incarico di convenzione a tempo determinato con il SSN in rapporto a tempo indeterminato.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato di tutela rafforzata contro le discriminazioni fondate sulla maternità, ma presenta profili di particolare interesse per la specificità del contesto: non si tratta, questa volta, di accesso al pubblico impiego in senso stretto, bensì di un rapporto di lavoro parasubordinato (la convenzione con il SSN del medico di medicina generale) la cui trasformazione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del diploma di formazione.
Il meccanismo precedente, pur nascendo per tutelare la maternità, produceva nella pratica «indebito ritardo» nella trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato con il Servizio Sanitario Nazionale con ricadute permanenti su anzianità di servizio e condizioni di esercizio della professione.
Il giudizio a quo traeva origine dal ricorso di una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023, che aveva dovuto sospendere la frequenza per astensione obbligatoria per maternità (7 gennaio – 6 giugno 2022) e per astensione facoltativa parentale (7 giugno – 7 agosto 2022). In applicazione dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368/1999, tali periodi avevano comportato il differimento del completamento del triennio formativo, con slittamento dell’esame finale nella sessione ordinaria di dicembre 2024 alla sessione straordinaria di maggio 2025.
La ricorrente era titolare di un incarico convenzionale a tempo determinato ai sensi dell’art. 33, comma 4, dell’ACN 28 aprile 2022, suscettibile di trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato al conseguimento del diploma. Lo slittamento determinava un doppio pregiudizio: (a) una minore anzianità convenzionale rispetto ai colleghi, con effetti permanenti sulla carriera e sui trasferimenti; (b) l’assoggettamento a una disciplina convenzionale diversa e più gravosa (ACN 4 aprile 2024, che ha introdotto il ruolo unico di assistenza primaria con impegno esclusivo a tempo pieno), rispetto a quella applicabile ai colleghi che avevano conseguito il diploma nella sessione ordinaria (ACN 28 aprile 2022).
Il TAR Lazio, esclusa la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 31, 32 e 37 Cost.
La Corte ha accolto le questioni, ritenendo la disciplina censurata produttiva di una discriminazione fondata sulla maternità, in contrasto con gli artt. 3, 31, 32 e 37 Cost.
Il cuore del ragionamento è nitido: l’impedimento alla prosecuzione del corso derivante da gravidanza e maternità, sommato all’esigenza di recuperare il periodo di sospensione e all’incertezza sulla data di indizione della sessione straordinaria d’esame (rimessa alla discrezionalità regionale ex art. 16 del d.m. 7 marzo 2006), determina un ritardo nell’acquisizione del diploma che si traduce in un pregiudizio permanente sulla posizione professionale della dottoressa. Il vulnus è tanto più grave in quanto la trasformazione dell’incarico a tempo indeterminato opera in via di automatismo al conseguimento del diploma, sicché la data di quest’ultimo rappresenta il momento costitutivo della decorrenza del rapporto definitivo.
La Corte ha ritenuto che tale discriminazione non trovi alcuna legittima giustificazione: né l’esigenza di garantire la completezza del percorso formativo (che può realizzarsi senza pregiudicare la parità di trattamento), né la necessità di preservare un’ordinata formazione della graduatoria (poiché le corsiste erano già state inserite in graduatoria e avevano già ottenuto un incarico a tempo determinato).
Il rimedio approntato ricalca quello della sentenza n. 211 del 2023: retrodatazione degli effetti giuridici del diploma alla data della sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al corso, ma – aspetto cruciale – ai soli fini della trasformazione dell’incarico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, e non ai fini del completamento formativo in sé. Un meccanismo chirurgico che realizza il contemperamento tra l’esigenza di completezza della formazione (che richiede l’effettivo recupero del periodo sospeso) e il divieto di discriminazione.
La sentenza n. 76/2026 non nasce dal nulla, ma si colloca nel solco di una giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente costruito un sistema di tutele volto a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della maternità sulla posizione professionale della lavoratrice.
Il precedente più diretto è la sentenza n. 211/2023 costituisce il precedente immediatamente richiamato dalla Corte, tanto nella motivazione quanto nella tecnica decisoria. In quel caso, una vincitrice di concorso per vice ispettore di Polizia penitenziaria, impossibilitata a frequentare il corso di formazione per maternità, era stata ammessa al corso successivo, attivato però dodici anni dopo. L’amministrazione aveva disposto l’immissione in ruolo con decorrenza dalla data del giuramento del corso successivo, anziché con la medesima decorrenza attribuita agli altri vincitori del concorso originario.
La Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443/1992, nella parte in cui non prevedevano la retrodatazione della decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo. Il principio affermato è che «il solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, senza che l’amministrazione sia vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite, non garantisce adeguatamente la parità di trattamento tra uomini e donne».
Tra i due casi vi è un’evidente simmetria: in entrambi, il differimento degli effetti giuridici del titolo conseguito in ritardo a causa della maternità produce un pregiudizio professionale permanente e irrecuperabile.
La sentenza n. 200/2020 successivamente dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29/2018, nella parte in cui aveva previsto che i candidati in periodo di interdizione anticipata o astensione obbligatoria per maternità avevano solo «titolo a permanere in graduatoria» in attesa di un eventuale successivo scorrimento. La Corte ritenne che tale meccanismo determinasse «una discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e di maternità, che si sostanzia nella perdita di chance, collegata a un effettivo ingresso in ambito lavorativo».
La sentenza n. 76/2026 richiama espressamente questo precedente per affermare, a fortiori, che se la tutela opera già per chi non è ancora entrato nel mondo del lavoro, tanto più deve operare per chi – come le corsiste MMG – ha già superato una selezione competitiva e ha già acquisito un incarico lavorativo parasubordinato.
La Corte richiama inoltre le sentenze n. 158 del 2018, n. 205 del 2015, n. 361 del 2000, n. 310 del 1999, n. 181 del 1993 e n. 1 del 1987, che hanno progressivamente elaborato il principio per cui la maternità non deve costituire fattore di penalizzazione professionale. In particolare, la sentenza n. 205 del 2015 ha chiarito che l’art. 37 Cost. richiede una protezione al contempo «speciale» (plasmata sulla specificità della posizione della lavoratrice madre) e «adeguata» (idonea a realizzare una piena tutela): due profili inscindibili che la sentenza n. 76/2026 utilizza come chiave di volta per selezionare il rimedio.
La sentenza valorizza anche il principio unionale di parità di trattamento, richiamando l’art. 15 della direttiva 2006/54/CE e la sentenza della Corte di Giustizia UE 6 marzo 2014, causa C-595/12, Napoli, secondo cui l’esclusione dalla partecipazione a un corso a causa dell’astensione per maternità e il conseguente divieto di partecipare all’esame conclusivo, da cui deriva la perdita dell’opportunità di beneficiare di migliori condizioni di lavoro, integrano un trattamento sfavorevole ai sensi dell’art. 15 della direttiva. La Corte di Giustizia precisò che la violazione è «tanto più flagrante» quando l’inizio del corso successivo costituisce un evento incerto, non essendo le autorità competenti obbligate a organizzarlo a scadenze predeterminate.
La Corte ha accolto la questione nei limiti del petitum circoscritto dal rimettente: la retrodatazione opera esclusivamente per le corsiste titolari di incarichi a tempo determinato suscettibili di trasformazione automatica. Resta esclusa, allo stato, la corsista che non abbia ancora un incarico convenzionale. È una scelta di self-restraint imposta dal giudizio incidentale, ma che potrebbe sollecitare ulteriori questioni da parte di chi si trovi in posizione analoga senza incarico pregresso.
Il meccanismo della retrodatazione ai soli fini giuridici – già sperimentato nella sentenza n. 211 del 2023 – si conferma come il rimedio elettivo per neutralizzare le discriminazioni da maternità nei percorsi di formazione professionalizzante. La Corte lo preferisce a soluzioni più radicali (come l’esonero parziale dall’obbligo formativo) perché preserva l’integrità del percorso formativo, interesse anch’esso costituzionalmente rilevante.
Un aspetto particolarmente felice della pronuncia è l’aver colto che il pregiudizio non si esaurisce nella minore anzianità, ma si estende all’assoggettamento a una disciplina convenzionale sopravvenuta più sfavorevole. La retrodatazione degli effetti giuridici del diploma impedisce che il mutamento del quadro contrattuale collettivo intervenuto medio tempore tra la sessione ordinaria e quella straordinaria si traduca in un ulteriore fattore discriminatorio.
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, le Regioni e le Aziende sanitarie dovranno:
- riconoscere alle dottoresse che hanno conseguito il diploma nella prima sessione straordinaria utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità la decorrenza giuridica del titolo alla data della sessione ordinaria;
- ai soli fini della trasformazione dell’incarico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, con conseguente riallineamento dell’anzianità convenzionale e applicazione della disciplina contrattuale collettiva vigente a tale data.
La sentenza n. 76/2026 rappresenta un’importante evoluzione del diritto antidiscriminatorio nell’ambito della formazione specialistica medica. Il principio di diritto che se ne ricava – la maternità non può costituire fattore di differimento degli effetti giuridici del titolo professionale quando tale differimento si traduca in un pregiudizio lavorativo – è suscettibile di estensione analogica ad altri percorsi formativi professionalizzanti che condizionano l’accesso o la trasformazione del rapporto di lavoro. La tecnica della retrodatazione ai soli fini giuridici, già collaudata nella sentenza n. 211 del 2023, si consolida come standard di tutela costituzionalmente necessario.
Con l’auspicio di aver fornito utili approfondimenti, saluto cordialmente.”
Avv. Beatrice Lucarelli STUDIO LEGALE LC LEGAL
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