Riportiamo, per le parti che interessano direttamente le mansioni e l’operatività dei MMG, le nuove indicazioni ufficiali della Ocdpc n. 884 del 31 marzo 2022 – ovvero “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022“.
********FONTE*************
https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-884-del-31-marzo-2022-0
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ART. 2
(Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica)
- Fino al 31 dicembre 2022, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico. - Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il promemoria prodotto dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), anche tramite Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso.
- Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il medico prescrittore invia all’assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il Numero di Ricetta Elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all’assistito il Numero di Ricetta Elettronica o l’immagine del codice a barre dello stesso Numero di Ricetta Elettronica, utilizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.
- Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il medico prescrittore comunica il Numero di Ricetta Elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall’assistito.
- La Ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel FSE di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC, anche tramite il SAR.
- Per l’erogazione della ricetta elettronica, la struttura di erogazione acquisisce il Numero di Ricetta Elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata.
- Per le finalità di rendicontazione all’Azienda sanitaria locale di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC, anche tramite il SAR, le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come “erogata”. Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera “X” salvo diversa indicazione regionale.
- Dal presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate attuano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.
ART. 3
(Modalità di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica)
- Fino al 31 dicembre 2022, l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalità di cui all’articolo 2 può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.
- Per le finalità di cui al comma 1, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 15 gennaio 2021, n. 11, l’assistito individua la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata, secondo le seguenti modalità:
a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all’art. 2, comma 1, lettera b);
c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica. - Nei casi di cui al comma 2, la farmacia individuata per l’erogazione del farmaco imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all’assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall’assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.
- Dal presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate attuano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.