
La certificazione di malattia INPS è un diritto del cittadino di assentarsi dal lavoro per motivi di salute ed un obbligo di legge per tutti i medici pubblici o privati, dipendenti, convenzionati e liberi professionisti. L’assegnazione delle credenziali al sistema TS ( le stesse che si usano per l’invio delle fatture al 730 precompilato), oltre che ai medici convenzionati, ai medici di pronto soccorso, ospedalieri, odontoiatri e ai medici privati liberi professionisti, permette a TUTTI questi soggetti la compilazione del certificato telematico di malattia.
Purtroppo i Cittadini tra i vari disservizi che patiscono, devono annoverare anche il mancato rilascio del certificato telematico di malattia e di ricovero ( degenza e day hospital) con, in alcuni casi, un danno economico di cui non tutti sono consapevoli. Vediamo brevemente le norme di riferimento che regolano la certificazione di malattia, alcune ormai disattese da oltre 10 anni.
-Il Codice Deontologico in vigore all’art. 24 recita: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”. In base a tale norma la certificazione è un obbligo deontologico
Il medico, dunque, non può rifiutare la consegna diretta al suo paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni (es. di medicina generale) e/o previsti da precise disposizioni di legge oppure sia semplicemente un certificato rilasciabile in regime di libera professione e destinato ad un uso privato.
Dal punto di vista giuridico sono certificati obbligatori: il certificato di malattia, di assistenza al parto, la constatazione di decesso, il certificato INAIL e per le malattie professionali.
-Costituisce omissione di atti d’ufficio (art 328 del codice penale) al termine della prestazione medica, non rilasciare certificato di malattia a chi ne ha diritto.
– La cosiddetta Legge Brunetta DL 150 del 27/10/2009, prevede l’OBBLIGO di invio telematico della certificazione di ricovero e di malattia per le strutture sanitarie ospedaliere, convenzionate, private e per i medici liberi professionisti (in questo caso per non più di 10 giorni). In caso non esistano le condizioni tecniche per consentire le trasmissione telematica, la certificazione deve essere comunque resa. Il medico che ha in cura la persona dovrà rilasciare al paziente/ lavoratore un certificato di malattia e un attestato di malattia (privo di diagnosi); il paziente/lavoratore dovrà poi trasmettere obbligatoriamente il certificato all’ INPS e l’attestato al datore i lavoro entro 2 giorni dalla data del rilascio. Pertanto i medici dipendenti, convenzionati ed di pronto soccorso (messaggio n 1074 del 09/03/2018), sono tenuti a redigere il certificato di malattia e se non lo fanno rischiano oltre che l’imputazione per omissione d’atti d’ufficio anche l’illecito disciplinare ai sensi della circolare Brunetta 1/2011 (Art55 septies comma 4 del d.lgs. n.165 del 2001).
In nessun caso può essere delegato tale compito al medico di medicina generale (medico di famiglia) se non è stato lui ad effettuare la visita o la prestazione sanitaria (falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale ex art. 476 CP)
Per quanto riguarda il danno economico per il paziente, si precisa che i certificati di malattia per convalescenza post-ricovero rilasciati a cura del medico che esegue la dimissione, hanno una valenza diversa dagli altri certificati. In questo caso il periodo conseguente al ricovero non comporta trattenute a carico del lavoratore. Inoltre i dipendenti pubblici, in base alla legge 133/2008, qualora si assentino producendo un certificato del medico di famiglia, subiscono la penalizzazione sulla giornata di stipendio . Non viene penalizzato invece il dipendente pubblico che, assentatosi dal lavoro, produce un certificato di malattia del pronto soccorso in cui si attesta che una patologia lo ha tenuto in ospedale nell’orario di lavoro.
Quindi, non avendo le certificazioni rilasciate dal medico di medicina generale la stessa valenza di quelle rilasciate dal pronto soccorso, ne consegue la violazione del diritto del paziente dipendente pubblico.
Quanto sopra per chiarire che:
– Il Medico di Medicina Generale non può rilasciare protocolli telematici su richiesta di altri medici.
– Il Medico di Medicina Generale non può certificare nulla in assenza di visita del paziente.
Roma 01/02/2023
Il Presidente SNAMI ROMA Dott. Giuseppe Lanna
Il Presidente SNAMI LAZIO Dott. Marco Trifogli
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