{"id":501,"date":"2019-07-18T19:04:24","date_gmt":"2019-07-18T21:04:24","guid":{"rendered":"http:\/\/snamiroma.ideaweb24.com\/wp1\/?page_id=501"},"modified":"2019-07-18T19:04:42","modified_gmt":"2019-07-18T21:04:42","slug":"regolamento-sindacato-snami","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.snamiroma.org\/wp1\/regolamento-sindacato-snami\/","title":{"rendered":"Regolamento Sindacato SNAMI"},"content":{"rendered":"\n<p>Regolamento S.N.A.M.I. Approvato dal Comitato Centrale del 12 maggio 2019<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 1 1. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono rieleggibili e non sono retribuite. 2. Con decisione del Comitato Centrale o del Consiglio Regionale o Provinciale eventuali vacanze dagli organi istituzionali possono essere surrogate o dal primo dei non eletti o in caso di parit\u00e0 di voti dal candidato iscritto al Sindacato da pi\u00f9 tempo. La loro durata in carica coincide con la data di scadenza del triennio di gestione in corso. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 2 1. Alle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali Nazionali potranno essere presentate pi\u00f9 liste, che comunque rappresentano un mero artificio elettorale, essendo il voto nominale. Tali liste, che potranno avere una denominazione, dovranno essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, per renderle pubbliche, entro le ore 12.30 del giorno precedente le operazioni di voto. Risulteranno quindi eletti, a prescindere dall\u2019appartenenza ad una lista o meno, coloro che personalmente avranno ottenuto il maggior numero di voti. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 3 1. Le dimissioni, l\u2019espulsione dal Sindacato o la non accettazione del rinnovo dell\u2019iscrizione di un Socio da parte degli Organi competenti fanno perdere all\u2019ex Associato qualsiasi diritto di rivalsa sulle quote associative fin l\u00ec versate, nonch\u00e9 sul patrimonio del Sindacato. 2. Il mancato versamento della quota associativa di cui all&#8217;art 4 comma 1 dello Statuto, nei termini e nei modi stabiliti dal consiglio provinciale, comporta la decadenza dalla condizione d&#8217;iscritto al sindacato, previa verifica del Presidente provinciale. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 4 1. Il diritto all\u2019eleggibilit\u00e0 a cariche o incarichi statutari pu\u00f2 essere acquisito solo dopo 12 mesi dall\u2019iscrizione al sindacato, salvo diverso parere dell\u2019Esecutivo Nazionale, eccetto per le nuove sezioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 5 1. Il Presidente e il Tesoriere (Provinciale, Regionale, Nazionale) operano sui Conti Correnti del Sindacato con firma disgiunta. 00197 Roma \u2013 Viale Parioli 40\u2013 Tel. \u2013 06.45.42.26.16 E-mail: snami@snami.org \u2013 Pec snami@pec.snami.org &#8211; Sito Internet: www.snami.org <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 6 1. L\u2019anno finanziario inizia il 1\u00b0 gennaio e termina il 31 dicembre. 2. Il Tesoriere Nazionale percepisce le quote dalle singole Aziende sanitarie o Enti e, trattenuto quanto spettante al Nazionale, le reinvia alle singole tesorerie Provinciali. 3. Il Tesoriere Provinciale, ricevute le quote di spettanza, invia quanto dovuto alla Tesoreria Regionale. 4. Per quanto attiene alle quote di iscrizione percepite direttamente dai Medici Liberi Professionisti, il Tesoriere Provinciale invia annualmente quanto dovuto alle Tesorerie Regionale e Nazionale entro il 15 gennaio dell\u2019anno successivo a quello della riscossione. 5. I Tesorieri Provinciali e Regionali devono gestire direttamente quanto attiene al patrimonio della rispettiva Sezione. I Tesorieri che, temporaneamente, non possono provvedere in proprio a tale gestione, la devono demandare esclusivamente alla Tesoreria Nazionale. 6. Gli Esecutivi Provinciali sono tenuti ad inviare alla Segreteria Organizzativa Nazionale e alla Segreteria Organizzativa Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno \u2013 nei modi e nelle forme indicati dalla Segreteria Organizzativa Nazionale stessa \u2013 gli elenchi degli iscritti alla Sezione, completi di indirizzo di posta elettronica, suddivisi per settore professionale di appartenenza, per poter provvedere al tesseramento da parte della Segreteria Organizzativa Nazionale, il bilancio consuntivo dell\u2019anno precedente e il bilancio preventivo dell\u2019anno in corso con lo stralcio del verbale dell\u2019Assemblea Provinciale comprendente la relativa approvazione, l\u2019elenco dei delegati al Congresso Nazionale e, ogni triennio, lo stralcio del verbale dell\u2019Assemblea Elettiva comprendente l\u2019elenco delle cariche sociali. L\u2019elenco dei delegati al Congresso Nazionale potr\u00e0 essere integrato da un elenco di supplenti nominati dall\u2019assemblea provinciale, non superiori al 50% dei titolari, che potranno subentrare ai titolari in caso di impedimento dei titolari stessi. La comunicazione della sostituzione, dovr\u00e0 essere effettuata alla Commissione verifica Poteri del Congresso direttamente dal titolare o dal Presidente della Sezione provinciale di pertinenza, prima della chiusura della Commissione. In ogni caso l\u2019elenco inviato dalle sezioni dovr\u00e0 specificare, chiaramente, la qualifica di titolare o supplente. 7. Gli Esecutivi Provinciali che non provvedono a quanto sopra, sono dichiarati decaduti dal Presidente Regionale il quale convoca, entro trenta giorni, un\u2019Assemblea Provinciale Elettiva per la rielezione delle cariche sociali. 8. Gli Esecutivi Regionali sono tenuti ad inviare alla Segreteria Organizzativa Nazionale, entro il termine ultimo del 31 marzo di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo con lo stralcio del verbale del Consiglio Regionale comprendente la relativa approvazione e, ogni triennio lo stralcio del verbale del Consiglio Regionale comprendente l\u2019elenco delle cariche sociali. 00197 Roma \u2013 Viale Parioli 40\u2013 Tel. \u2013 06.45.42.26.16 E-mail: snami@snami.org \u2013 Pec snami@pec.snami.org &#8211; Sito Internet: www.snami.org 9. Gli Esecutivi Regionali che non provvedono a quanto sopra, sono dichiarati decaduti dal Presidente Nazionale il quale convoca, entro trenta giorni, un Consiglio Regionale elettivo per la rielezione delle cariche sociali. 10. Per motivi Amministrativi il Congresso Nazionale Ordinario (Art. 35 dello Statuto) si deve tenere, di norma, non prima di fine aprile. 11. La Tesoreria Nazionale comunica, entro il 15 Aprile di ogni anno, alle sezioni Provinciali il numero dei delegati al Congresso Nazionale spettanti ad ogni sezione. Tale numero \u00e8 ricavato dalla media degli iscritti alla Sezione nel corso degli ultimi tre anni, secondo le modalit\u00e0 precisate dall\u2019art. 34 dello Statuto. 12. In caso di Congresso Nazionale Straordinario convocato tra il 20 gennaio e il 31 di marzo restano in carica i Delegati Provinciali nominati per l\u2019anno precedente. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 7 1. Lo SNAMI pu\u00f2 accettare contributi liberali finalizzati alla realizzazione dell\u2019articolo 2 dello Statuto. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 8 1. Ogni sezione \u00e8 libera di decidere della metodica di esazione della quota (fissa o percentuale) fermo restando che la quota minima annuale \u00e8 almeno pari alla quota da corrispondere al nazionale (deliberata dal Comitato Centrale) e la regionale (decisa dal Consiglio Regionale). 2. Le sezioni possono decentralizzare il pagamento delle quote dovute al nazionale, che saranno collegate al codice fiscale dell\u2019iscritto, secondo la seguente modalit\u00e0: a partire dal 2011, possibilit\u00e0 di pagamento in due rate, la prima da versare entro il 31 gennaio pari al 60% del dovuto e la seconda rata, pari al 40% del dovuto, entro e non oltre il 31 marzo, riferendosi al numero degli iscritti alla sezione in data 31 dicembre dell&#8217;anno precedente. La scelta della decentralizzazione deve pervenire, per iscritto, alla Segreteria nazionale e al Tesoriere nazionale entro il 20 gennaio di ogni anno. Il versamento delle rate delle quote dovute alla Tesoreria Nazionale deve avvenire con chiara identificazione della Sezione Provinciale che effettua il versamento. Qualora si utilizzi un bonifico bancario la Sezione provinciale deve essere indicata nella causale. 3. Le sezioni decentralizzate che non provvedono a quanto previsto dal comma 2) dell&#8217;art 8 del presente regolamento, previa verifica con il Presidente provinciale, verranno centralizzate d&#8217;ufficio e non potranno usufruire della decentralizzazione nei tre anni successivi. 00197 Roma \u2013 Viale Parioli 40\u2013 Tel. \u2013 06.45.42.26.16 E-mail: snami@snami.org \u2013 Pec snami@pec.snami.org &#8211; Sito Internet: www.snami.org <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 9 1. Lo S.N.A.M.I. pu\u00f2 disporre di propri organi di stampa ufficiali dei quali \u00e8 proprietario. La programmazione e l\u2019amministrazione della stampa \u00e8 regolamentata dal Comitato Centrale. Le singole sezioni Provinciali e Regionali sono autorizzate a gestire un proprio organo di stampa. 2. La carta intestata del Sindacato, a livello provinciale, regionale, e nazionale \u00e8 utilizzabile esclusivamente dal Presidente dell\u2019 Esecutivo o suo delegato, e, nell\u2019ambito delle proprie competenze, dalle seguenti cariche: Segretario, Tesoriere, Addetto Stampa, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o suo delegato e Presidente del Collegio dei Probiviri o suo delegato. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 10 1. Non sono ammesse pi\u00f9 Sezioni nella stessa provincia. 2. Non \u00e8 ammessa l\u2019iscrizione a pi\u00f9 sezioni Provinciali. 3. E\u2019 consentita, sia in sede di prima iscrizione che in epoca successiva, la motivata opzione per l\u2019adesione ad una Sezione Provinciale diversa da quella in cui si risiede e\/o si opera, previo consenso dell\u2019Esecutivo Nazionale e del Presidente della Sezione Provinciale che dovr\u00e0 ricevere l\u2019iscritto. 4. Nel caso di opzione esercitata successivamente alla prima iscrizione, il termine di 12 mesi di cui al punto 4 del presente Regolamento decorre dall\u2019atto della prima iscrizione. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 11 1. Laddove le sezioni Provinciali dopo tre anni non riescono a raggiungere o mantenere il numero di 35 iscritti, ne pu\u00f2 essere richiesto il commissariamento da parte del Comitato Centrale. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 12 1. Il commissariamento delle Sezioni Provinciali e\/o Regionali \u00e8 deliberato dal Comitato Centrale ai sensi dell\u2019articolo 38 dello Statuto. 2. Il commissariamento di una Sezione si conclude con la convocazione, da parte del o dei Commissari nominati dal Comitato Centrale, di un\u2019Assemblea Provinciale Elettiva o con la convocazione di un Consiglio Regionale elettivo. 3. Le Sezioni Provinciali possono essere commissariate: &#8211; quando espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento; &#8211; in caso di palese inosservanza di quanto previsto dallo Statuto o dal Regolamento; &#8211; in caso di palese inosservanza di delibere del Comitato Centrale o dell\u2019Esecutivo Nazionale; &#8211; in caso di palese inosservanza di delibere del Consiglio Regionale o dell\u2019Esecutivo Regionale. 4. Le Sezioni Regionali possono essere commissariate: 00197 Roma \u2013 Viale Parioli 40\u2013 Tel. \u2013 06.45.42.26.16 E-mail: snami@snami.org \u2013 Pec snami@pec.snami.org &#8211; Sito Internet: www.snami.org &#8211; quando espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento; &#8211; in caso di palese inosservanza di quanto previsto dallo Statuto o dal Regolamento; &#8211; in caso di palese inosservanza di delibere del Comitato Centrale o dell\u2019Esecutivo Nazionale. 5. Il commissariamento di una Sezione pu\u00f2 essere motivatamente proposto: &#8211; dal Presidente Nazionale; &#8211; per le sole Sezioni Provinciali, dall\u2019Esecutivo Regionale competente; &#8211; da almeno un quarto dei componenti in carica del Comitato Centrale. 6. Se il Presidente Nazionale e il Presidente Regionale competente sono concordi nell\u2019indire l\u2019Assemblea Provinciale Straordinaria Elettiva, ai sensi dell\u2019articolo 10 dello Statuto, il commissariamento di una Sezione Provinciale ha durata massima di sei mesi. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 13 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento applicativo dello statuto, decider\u00e0 caso per caso il Comitato Centrale; tali decisioni potranno essere integrate successivamente nel regolamento. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 14 1. Non sono ammesse deleghe salvo quanto specificatamente previsto. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 15 1. In caso di parit\u00e0 di votazione, prevale il voto di chi presiede la seduta. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 16 1. I membri cooptati nei vari organismi statutari hanno sempre diritto di voto, salvo quando specificatamente previsto. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 17 1. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese tranne per le elezioni dei componenti del Consiglio Provinciale, del Collegio Provinciale dei Revisori dei conti, dell\u2019Esecutivo Regionale, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Comitato Centrale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri. Le votazioni a scrutinio palese sono personali, ovvero, \u201cuna testa un voto\u201d, indipendentemente dal numero di cariche ricoperte a livello provinciale, regionale, nazionale. 2. Il Presidente Nazionale pu\u00f2 essere eletto a scrutinio segreto o per acclamazione cos\u00ec come previsto dall\u2019Art. 37.1 dello Statuto. 3. Per le elezioni del Presidente Nazionale nonch\u00e9 del Comitato Centrale, del Collegio Nazionale dei 00197 Roma \u2013 Viale Parioli 40\u2013 Tel. \u2013 06.45.42.26.16 E-mail: snami@snami.org \u2013 Pec snami@pec.snami.org &#8211; Sito Internet: www.snami.org Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, a ciascun Delegato presente al Congresso Nazionale Elettivo verr\u00e0 attribuito un numero di voti corrispondenti alla media degli iscritti alla Sezione Provinciale di appartenenza nei tre anni precedenti l\u2019elezione diviso per il numero dei Delegati presenti della Sezione stessa (al Presidente Provinciale verranno attribuiti eventuali resti). Il Presidente Nazionale e i Presidenti Regionali entrano nel computo della divisione dei voti della propria Sezione di appartenenza. 4. Per le elezioni dell\u2019Esecutivo Regionale nonch\u00e9 del Collegio Regionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, a ciascun Consigliere Regionale verr\u00e0 attribuito un numero di voti corrispondente alla media degli iscritti alla Sezione Provinciale di appartenenza nei tre anni precedenti l\u2019elezione diviso per il numero dei Consiglieri Regionali della Sezione stessa (al Presidente Provinciale verranno attribuiti eventuali resti). I Presidenti di Ordine nonch\u00e9 gli eventuali Rappresentanti Regionali di Settore entrano nel computo della divisione dei voti della propria Sezione di appartenenza. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 18 I Settori dello SNAMI sono: Assistenza Primaria, Continuit\u00e0 Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale, Dirigenza Medica, Medicina dei Servizi, Libera Professione, Esperienza, Pari Opportunit\u00e0, Odontoiatria, Pediatri, Medici in formazione e Precari, Specialistica Ambulatoriale, Medici Fiscali, Medicina Penitenziaria, Formazione Professionale e SASN, Medicina del Lavoro \u2013 Medici Competenti. Art. 18\/bis A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto al precedente art. 18 con specifico riferimento al settore \u201cDirigenza Medica\u201d, a seguito delle Delibere &#8211; del XXVII Congresso Nazionale SNAMI svoltosi a Cervia dal 20 al 25 maggio 2008; &#8211; del Comitato Centrale SNAMI svoltosi a Milano il 4 ottobre 2008; &#8211; dell\u2019Esecutivo Nazionale SNAMI svoltosi a Milano il 17 ottobre 2008; il Settore SNAMI \u201cDirigenza Medica\u201d relativo agli iscritti appartenenti all\u2019area della Dirigenza Medica dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, \u00e8 stato ceduto, a seguito di fusione per incorporazione, a CIMO ASMD (all\u2019interno del quale viene istituito un Settore Specifico Medici Dirigenti Snami). Per l\u2019effetto, a partire dal 1 dicembre 2008, le deleghe di SNAMI nel settore della Dirigenza Medica dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale verranno imputate a CIMO ASMD, per effettiva successione. Art. 18\/ter 00197 Roma \u2013 Viale Parioli 40\u2013 Tel. \u2013 06.45.42.26.16 E-mail: snami@snami.org \u2013 Pec snami@pec.snami.org &#8211; Sito Internet: www.snami.org Ad integrazione e nel rispetto di quanto previsto all&#8217;art.18\/bis del Regolamento si riconosce agli iscritti della Dirigenza Medica dello SNAMI la partecipazione alla vita associativa, anche in assenza della rappresentativit\u00e0 richiesta dall&#8217;ARAN. Tale partecipazione viene riconosciuta all&#8217;interno del nuovo Settore denominato Dirigenti Medici. <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 19 L\u2019indirizzo della sede legale, organizzativa, amministrativa e della segreteria dello SNAMI che, in base all\u2019art. 5 dello Statuto, viene scelta dal Presidente, viene trasferita in Viale Parioli, 40, in Roma. 00197 Roma \u2013 Viale Parioli 40\u2013 Tel. \u2013 06.45.42.26.16 E-mail: snami@snami.org \u2013 Pec snami@pec.snami.org &#8211; Sito Internet: www.snami.org<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"http:\/\/snamiroma.ideaweb24.com\/wp1\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/REGOLAMENTO-SNAMI-agg.-12-maggio-2019.pdf\">REGOLAMENTO-SNAMI-agg.-12-maggio-2019<\/a><a href=\"http:\/\/snamiroma.ideaweb24.com\/wp1\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/REGOLAMENTO-SNAMI-agg.-12-maggio-2019.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Regolamento S.N.A.M.I. 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