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Certificati di malattia "on line": conferma della proroga per collaudo del sistema |
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Inserito il 19 luglio 2010 alle 10:12:00 da webmaster. IT - SNAMI Roma
Ad ulteriore conferma dell'ulteriore "proroga" del periodo di collaudo del sistema di invio telematico dei Certificati di malattia riportiamo, a completamento del Comunicato precedentemente inviato, quanto appare sul sito del Ministero dell'Innovazione:
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e la FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) precisano che le procedure di trasmissione online dei certificati medici non sono state oggetto di proroga ma che, a seguito della riunione in sede tecnica dello scorso 15 luglio e valutate le criticità in corso di risoluzione, si è ritenuto di proseguire con le procedure di collaudo, che pertanto non potranno concludersi entro il termine ordinatorio, originariamente previsto, del 19 luglio. Come è noto, durante il periodo di collaudo non è attivo il sistema sanzionatorio in caso di mancata trasmissione. Si invitano tuttavia i medici, nell'ambito delle concrete possibilità tecniche, ad attuare la modalità di certificazione telematica onde consentire l'ottimizzazione del sistema.
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Dal nostro Presidente Regionale a proposito dei certificati di malattia on line |
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Inserito il 11 luglio 2010 alle 00:35:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio
In attesa delle disposizioni definite negli ultimi incontri svoltisi a livello Ministeriale sulle modalità operative per l'invio telematico dei certificati di malattia, che sembra verranno ulteriormente prorogate per permettere alle Regioni di correggere le posizioni anomale e le difficoltà segnalate dalle OOSS, corre l'obbligo di fornire apposite indicazioni in prossimità delle ferie estive, su come si deve regolare il Medico che nomina un sostituto nel proprio studio. Riportiamo un commento importante, da tener presente per evitare sanzioni o incorrere in difformità dalle normative vigenti:
Certificati di malattia on line Una volta a regime come dovranno comportarsi i Medici sostituti? I Medici sostituti -se diversi da altri MG o Pediatri convenzionati SSR- devono avere le credenziali di accesso proprie da richiedere alla ASL di competenza. Ricordiamo che in nessun caso le proprie credenziali vanno cedute ad alcuno per alcun motivo, salvo incorrere in reato, in quanto l’utilizzo delle credenziali è -in ogni caso attribuito al Medico al quale vengono rilasciate. Gli aggiornamenti su www.snamife.org
A breve ulteriori indicazioni su tale annosa questione
Dott. Giuseppe Di Donna - Presidente Regionale SNAMI Lazio
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Lo Snami proclama lo Stato di agitazione |
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Inserito il 18 giugno 2010 alle 13:18:00 da webmaster. IT - SNAMI
Milano, 15 giugno 2010 Prot. n. 149/10/PO/gl Al Ministro della Salute Al Ministro degli Interni Al Ministro del Lavoro Al Presidente della Conferenza delle Regioni Al Presidente Commissione Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SISAC
p.c. Ai Presidenti di Regione Ai Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano
Loro indirizzi
Il Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani (S.N.A.M.I.) con sede in via Ripamonti, 40 – Milano - dando seguito alle decisioni del XXIX Congresso Nazionale di Altavilla Milicia (PA),
CONSIDERATO
che la situazione nazionale, in rapporto all'applicazione della normativa relativa alla certificazione di malattia on line, non ha subito alcuna variazione, anche a seguito delle criticità denunciate, fra le quali, è di particolare importanza la mancata risoluzione di alcuni punti nodali quali:
- mancata partenza, in contemporanea, della possibilità di certificare on line da parte di tutte le figure professionali interessate;
- mancata convocazione per le modifiche relative alle incombenze extra sanitarie della certificazione, quali l'obbligo di indicare l'indirizzo di reperibilità del lavoratore da parte del medico certificante e la problematica delle certificazioni domiciliari,
PRESO ATTO
altresì della incombente manovra finanziaria biennale, che, oltre al contributo economico richiesto alla categoria, di fatto blocca la prossima trattativa per il rinnovo contrattuale. Situazione gravissima se si considera che il contratto recentemente concluso che ha visto lo SNAMI aderire con una posizione fortemente critica sul contenuto) era propedeutico al rinnovo per il prossimo quadriennio normativo; della forte penalizzazione economica che da ciò discende, ed, infine, del forte disagio che la manovra comporterà, in termini, non solo economici, ma anche di assistenza ai cittadini,
SOLIDARIZZA
con i colleghi del comparto della Dirigenza, anch'essi alle prese con problematiche altrettanto gravi, legate alla situazione economica e all'intervento della manovra sopra definita.
Per quanto sopra lo S.N.A.M.I.,
PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE
- Per la mancata risoluzione delle segnalate problematiche sulla certificazioni di malattia on line, nonostante la dichiarata disponibilità a confrontarsi sull’argomento;
- contro il blocco delle trattative per il rinnovo contrattuale;
- contro la penalizzazione economica della Categoria, derivante da tale blocco e dalla manovra economica in itinere.
Si resta in attesa delle procedure di raffreddamento, previste dalle vigenti normative in materia.
Il Segretario Organizzativo Nazionale Dottor Pasquale Orlando
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Proroga della sospensione della nota 78 |
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Inserito il 15 giugno 2010 alle 19:15:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio
Fax pervenuto dalla Regione Lazio. Prot. n.74712 del 14.06.2010 Ai Direttori Generali delle Aziende USL delle Aziende Ospedaliere Ordini dei Medici Ordini dei Farmacisti Alle OO.SS. OGGETTO: Proroga sospensione nota AIFA 78. La sospensione temporanea della nota 78, relativa alla prescrizione in regime SSN dei farmaci per la terapia del glaucoma, è prorogata di ulteriori sei mesi a partire dal 12 giugno 2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, n. 135, della determinazione AIFA del 10 giugno 2010. Tali farmaci sono pertanto prescrivibili a carico del SSR, senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo da parte degli specialisti di effettuare diagnosi e piano terapeutico. Si pregano le strutture in indirizzo di darne ampia diffusione ai Servizi interessati. Il Dirigente dell'Area D.ssa Lorella Lombardozzi
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A proposito dell'IRAP....... |
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Inserito il 06 giugno 2010 alle 22:49:00 da webmaster. IT - SNAMI Roma
Con la circolare 28/E del 28 maggio 2010 l’Agenzia delle entrate riconosce ufficialmente che l’attività svolta in convenzione dal medico di medicina generale non è soggetta all’IRAP in quanto:… la prova dell’autonoma organizzazione non può essere offerta dall’utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa…
In altre parole lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’attività da parte del medico di medicina generale.
Diversamente l’eventuale attività in libera professione; in questo caso è necessario provare che viene superato lo standard come previsto dalla convenzione e, quindi, caso per caso, va valutata l’esistenza dell’autonoma organizzazione".
Lo SNAMI Roma ha attivato una iniziativa in merito con lo Studio di Consulenza Tributaria Dott. Marco Campodonico al quale gli iscritti SNAMI possono richiedere un appuntamento scrivendo direttamente una email a: studio@marcocampodonico.it oppure telefonando al 066869357
Il presentare ricorso permette di non pagare l'IRAP futura, in attesa della definitva sentenza da parte dell'Ufficio delle Entrate, che è obbligato a riconoscerne il diritto, e restituire le somme versate negli ultimi 5 anni.
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AL CAPRANICHETTA RISVEGLIO DELLE COSCIENZE |
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Inserito il 18 aprile 2010 alle 15:23:00 da webmaster. IT - SNAMI
Dal sito nazionale SNAMI rileviamo e pubblichiamo.
COMUNICATO STAMPA
I MEDICI PARTECIPANO IN MASSA ALLA PRIMA DI UNA SERIE DI MANIFESTAZIONE DI PROTESTA.
“No alla convenzione truffa, no allo sfascio del sistema sanitario nazionale, no all’uso indiscriminato dell’informatica”, con queste parole Il Presidente Nazionale dello Snami Angelo Testa ha aperto il confronto tra lo Snami e lo Smi al Capranichetta a Roma. E’ il preludio di una vera battaglia che si andrà ad affrontare nei prossimi mesi. “Basta con il ricatto della firma alle convenzioni solo frutto di trattative dove non si capisce chi siano i soggetti trattanti, siamo in caduta libera”, continua Testa, “l’incremento di richieste di pensione anticipata, che lamenta Parodi Presidente dell’ Enpam, la dice lunga sulla situazione del disagio dei medici”. Medici di continuità assistenziale abbandonati a se stessi, Medici del 118 la stessa cosa, come quelli della Medicina dei Servizi. Se i medici di tutti i settori della medicina del territorio protestano, allora il malessere è grave e troppo generalizzato per essere trascurato. “Da parte pubblica solo proclami di una efficienza e solidarietà roboante di prosopopea e presunzione”, stigmatizza Testa
All’incontro organizzato con lo Smi il Segretario nazionale Cali’ ha confermato la gravità del momento. E’ intervenuto anche il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma Falconi ed alcuni deputati nazionali. L’incontro è stato moderato dal Presidente Giuseppe Del Barone. Testa ha trattato vari argomenti soffermandosi in particolare sulla “follia” dell’invio on line dei certificati di malattia, ribadendo che il paese non è pronto per salti di qualità quando il sistema non è ancora pronto a recepire “modernismi” in una Italia a più velocità. La coalizione dei due sindacati Snami e Smi raccoglie il consenso non solo dei propri iscritti ma di una fascia abbondante di medici, che con la loro presenza in sala e fuori del Capranichetta, hanno manifestano anche contro una sigla sindacale, avventatamente firmataria, che non ha saputo, o meglio voluto arginare il disastro annunziato.
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Certificato dI malattia INPS on line:disposizioni e decreto |
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Inserito il 06 aprile 2010 alle 23:39:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio
in allegato le disposizioni ministeriali per il decreto attuativo dei certificati di malattia all'INPS per via telematica. In attesa di attivare tale procedura, in base al dispositivo che verrà adottato nella nostra Regione, diamo indicazione che nei prossimi giorni si terrà un incontro tra i Sindacati della Medicina generale ed i Ministeri competenti per cercare di semplificare le procedure attutative e limitare la burocrazia e le sanzioni, previste dal decreto Ministeriale.
Con l'occasione si ribadisce la necessità di partecipare alla Manifestazione che si terrà il 15 aprile presso Piazza Montecitorio per protestare contro le regole stabilite dagli ultimi dispositivi ministeriali, che penalizzano sempre di più l'operato del Medico di medicina generale, e far sentire la nostra voce contro gli esigui aumenti contrattuali sottoscritti da altri sindacati, che non permettono il recupero dell'inlfazione determinatasi negli ultimi anni, sia per l'aumento del costo della vita che per gli impegni normativi sempre più pressanti ed onerosi, anche dal punto di vista economico.
Vi aspettiamo numerosi alla Manifestazione del 15 aprile a Montecitorio, al fine di far sentire, con forza, il malcontento della categoria. Invitate i colleghi a partecipare, se vogliamo salvare ciò che rimane della nostra professione.
Dott. Giuseppe Di Donna - Presidente Regionale SNAMI Lazio
Italia Decreto ministeriale 26.02.2010 Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS; Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, concernente le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS; Visto l'art. 8, comma 3 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalita' attuative del citato art. 50, comma 5-bis; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano le modalita' di erogazione delle prestazioni economiche di malattia nonche' il rilascio e l'utilizzazione del certificato di diagnosi e dell'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia ai fini dell'erogazione delle medesime prestazioni economiche; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1991, che disciplina l'impiego di modulari standardizzati a lettura automatica per la certificazione di malattia ai fini dell'erogazione delle relative prestazioni economiche da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 5 il quale prevede che le regioni adottino le necessarie misure per la fornitura e l'aggiornamento dei dati anagrafici dei medici di medicina generale ai fini dell'attuazione degli adempimenti a carico dell'INPS; Visto l'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line e che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'INPS e dell'eventuale inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro; Vista la crcolare INPS 13 maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante abilitato al rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificita' della patologia sofferta; Visto l'art. 20 dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria; Visto l'art. 17 dell'accordo collettivo nazionale con i pediatri di libera scelta siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria; Visto l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale con i medici specialisti convenzionati siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricettaelettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria; Considerato che, per i medici dipendenti del SSN, l'inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, relativa al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 dal momento Azygos Srl Via Carlo Tenca 7 – 20124 Milano tel 0248020604 fax 0267388448 e-mail info@azygos.it dell'avvio a regime da parte della regione del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, comporta l'applicazione delle misure introdotte a tal fine a livello regionale, in conformita' con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale vigente; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, concernente «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», con il quale e' stato previsto per il settore pubblico la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-bis, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata; Visto l'art. 69 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale introduce, al comma 4 del capoverso 55- septies, in relazione all'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni mediche concernente l'assenza dei lavoratori del settore pubblico, ulteriori sanzioni inerenti il licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie, la decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile, dai contratti o accordi collettivi; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali; Visto l'accordo datato 25 gennaio 2010 tra l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), con il quale i predetti Istituti hanno concordato le modalita' tecniche utili per l'identificazione dei dipendenti pubblici e delle relative Amministrazioni di dipendenza, al fine di consentire all'INPS il puntuale adempimento dell'attivita' attribuitagli dall'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Considerato che con il presente decreto sono definite le modalita' attuative dell'art. 8 del citato DPCM 26 marzo 2008, concernente la trasmissione telematica da parte dei medici curanti all'INPS dei dati del certificato di malattia; Sentito l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS); Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel DPCM 26 marzo 2008 citato nelle premesse. Art. 2 Finalita' 1. Con il presente decreto vengono definite le modalita' per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del SAC. Art. 3 Modalita' di trasmissione telematica Medico - INPS 1. Il certificato di malattia e' inviato per via telematica direttamente dal medico all'INPS, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1. Art. 4 Modalita' di trasmissione INPS - Datore di lavoro 1. L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del settore privato e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1. Art. 5 Piani di diffusione 1. L'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al presente decreto e' definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni, Azygos Srl Via Carlo Tenca 7 – 20124 Milano tel 0248020604 fax 0267388448 e-mail info@azygos.it da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo 2008. 2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati gia' inviati, nonche' alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalita' rese disponibili dal SAC in conformita' a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Azygos Srl Via Carlo Tenca 7 – 20124 Milano tel 0248020604 fax 0267388448 e-mail info@azygos.it Allegato DISCIPLINARE TECNICO Modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS 1. Introduzione Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, nonché le modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell’attestato di malattia inviato dal medico curante all’INPS. 2. Modalità di accesso al SAC e trattamento dei dati Per quanto riguarda le modalità di accesso al SAC, si rimanda a quanto previsto dal DPCM 26 marzo2008. Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l’obbligo di riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all’art.2 del DPCM 26 marzo 2008. 3. Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC e dall’INPS Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la predisposizione e l’invio telematico delle certificazioni di malattia all’INPS e dei servizi erogati dall’INPS per la messa a disposizione dell’attestazione di malattia al datore di lavoro: 1. servizio per l’interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore 2. servizio per l’invio del certificato all’INPS 3. servizio per la rettifica del certificato inviato all’INPS 4. servizio per l’annullamento del certificato inviato all’INPS 5. servizio erogato dall’INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell’attestato di malattia 6. servizio erogato dall’INPS per consentire al lavoratore la consultazione di un proprio attestato di malattia 3.1 Servizio per l’interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore Il servizio prevede la funzione di interrogazione delle informazioni relative al lavoratore attraverso l’inserimento da parte del medico del codice fiscale del lavoratore stesso. L’operazione è propedeutica ma non vincolante alla predisposizione e all’invio dei dati del certificato e permette di verificare, attraverso il SAC, la validità del codice fiscale e di accedere ai dati identificativi del lavoratore che risultano dalla banca dati degli assistiti. Il medico riceve la risposta dal SAC con i dati del lavoratore (cognome, nome, data di nascita, comune o Stato estero di nascita, provincia, dati della residenza così come contenuti nella banca dati degli assistiti). In caso di esito negativo circa la validità del codice fiscale il SAC emette un apposito diagnostico. 3.2 Servizio per l’invio del certificato all’INPS Il servizio consente al medico, dopo la verifica con il lavoratore e il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di prognosi, diagnosi ed eventuali integrazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilità), di trasmettere al SAC le informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’INPS del numero di protocollo univoco, è possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell’attestato di malattia da consegnare al lavoratore. 3.3 Servizio per la rettifica del certificato inviato all’INPS L’operazione consente al medico di rettificare un certificato di malattia già inviato all’INPS al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi. L’operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato. 3.4 Servizio per l’annullamento del certificato inviato all’INPS L’operazione consente al medico di inviare all’INPS la richiesta di annullamento di un certificato inviato all’INPS. L’operazione è consentita esclusivamente entro il giorno successivo alla data di rilascio. 3.5 Servizio erogato dall’INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell’attestato di malattia L’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità: mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall’INPS medesimo; mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro. 3.6 Servizio erogato dall’INPS per consentire al lavoratore la consultazione di un proprio attestato di malattia L’INPS mette a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo la seguente modalità: tramite proprio codice fiscale e numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato Azygos Srl Via Carlo Tenca 7 – 20124 Milano tel 0248020604 fax 0267388448 e-mail info@azygos.it 4. Modalità di fruizione dei servizi del SAC Il medico curante può usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità multicanale, in particolare, secondo i canali indicati nei seguenti paragrafi. 4.1 Fruizione dei servizi tramite il sistema software gestionale del medico Il sistema software gestionale del medico curante può essere integrato a cura del fornitore del software con le funzionalità necessarie al fine di poter usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità web services. Le relative specifiche tecniche sono rese disponibili sui siti internet MEF e INPS, secondo quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008. Il servizio è implementato utilizzando linguaggi e tecnologie differenti, per le quali è poi generata un’interfaccia WSDL e altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento necessario per renderlo accessibile attraverso la rete mediante protocollo sicuro HTTPS e linguaggio XML. Al fine di una corretta gestione dei messaggi, gli stessi sono redatti in formato XML e devono essere scritti utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificati con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1. Tutti i tag descritti nello schema XSD devono essere presenti nei file XML ed i singoli campi devono rispettare le regole formali e/o i valori possibili per ognuno di loro. 4.2 Fruizione dei servizi tramite sistema WEB. Il medico curante potrà procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell’attestato di malattia, attraverso apposito sistema WEB. Il sistema WEB consentirà anche di inviare copia in formato pdf del certificato di malattia e dell’attestato di malattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno, indicata dal lavoratore, nonché di inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell’attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico). L’accesso al sistema WEB è possibile attraverso link che saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’ INPS. I servizi erogati tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati secondo le modalità previste al punto 4.1. 4.3 Altri canali per la fruizione dei servizi Potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC, quali ad esempio sistemi di call center, anche basati su risponditori automatici. La disponibilità di tali ulteriori canali e le relative modalità di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS. 5. Specifiche tecniche dei servizi Di seguito sono descritte nel dettaglio le specifiche dei servizi previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio in formato XML, con i formati dei campi e controlli sugli stessi, verranno pubblicati a cura del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS secondo le modalità previste dal DPCM 26.3.2008. 5.1 Servizio per l’invio del certificato all’INPS L'operazione permette l'invio dei dati del certificato di malattia da parte del medico e fornisce in risposta una ricevuta contenente l'esito dell'invio. Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di invio del certificato Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio del certificato di malattia sono raggruppati in cinque sezioni: dati del medico, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati dell’indirizzo di reperibilità, dati del certificato di diagnosi. Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di invio certificato sono descritti come segue: Elemento medico Azygos Srl Via Carlo Tenca 7 – 20124 Milano tel 0248020604 fax 0267388448 e-mail info@azygos.it Azygos Srl Via Carlo Tenca 7 – 20124 Milano tel 0248020604 fax 0267388448 e-mail info@azygos.it 5.3 Servizio per l’annullamento del certificato inviato all’INPS L’operazione consente al medico di inviare all’INPS la richiesta di annullamento di un certificato entro il giorno successivo del giorno di rilascio e di avere, in risposta, una ricevuta contenente l’esito della richiesta. I dati da inserire da parte del Medico/Gestionale del medico sono quelli utili all’individuazione del certificato da annullare. Descrizione del messaggio per l’annullamento del certificato Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di annullamento del certificato sono descritti come segue: Descrizione del messaggio di accettazione dell’annullamento Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo RicevutaAnnullamento, contenente l'esito della trasmissione. Azygos Srl Via Carlo Tenca 7 – 20124 Milano tel 0248020604 fax 0267388448 e-mail info@azygos.it 5.4 Codici di errore e motivi di scarto. I codici di errore e l’elenco dei motivi di scarto sono pubblicati sui siti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’ INPS. 6. Stampe delle copie cartacee delle certificazioni Dopo l’accettazione da parte dell’INPS del certificato e la restituzione del numero di protocollo devono essere rese disponibili dal sistema software gestionale del medico opportune funzioni di stampa per il rilascio di una copia cartacea del certificato per il lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori degli elementi "DataRicezione" e " IdCertificato", e di copia cartacea dell’attestato per il datore di lavoro I fac-simili della copia cartacea del certificato di malattia e dell’attestato di malattia sono agli allegati A e B del presente disciplinare tecnico. Nel caso in cui il medico curante utilizzi l’interfaccia web di cui al punto 4.2, le funzioni di stampa saranno offerte direttamente dal sistema WEB in formato pdf. Azygos Srl Via Carlo Tenca 7 – 20124 Milano tel 0248020604 fax 0267388448 e-mail info@azygos.it Certificato di malattia telematico Copia cartacea per il lavoratore Protocollo Data rilascio Luogo Rettifica del certificato protocollo DATI DEL MEDICO Cognome e nome Cod. Reg. ASL DATI PROGNOSI DATI DIAGNOSI Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal Cod. Nosologico Viene assegnata prognosi clinica a tutto il Diagnosi Trattasi di: Inizio Continuazione Ricaduta Visita: Ambulatoriale Domiciliare DATI DEL LAVORATORE ANAGRAFICI Cognome Nome C.F. Nato/a il a (Comune o Stato estero) Provincia RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE In via/piazza n. Comune CAP Provincia REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra) Nominativo indicato presso l’abitazione (se diverso dal proprio) In via/piazza n. Comune CAP Provincia Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo2008 e del Dlgs n.150/2009 Allegato B Attestato di malattia telematico Copia cartacea per il datore di lavoro Protocollo Data rilascio Luogo Rettifica del certificato protocollo DATI DEL MEDICO Cognome e nome Cod. Reg. ASL DATI PROGNOSI Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal Viene assegnata prognosi clinica a tutto il Trattasi di: Inizio Continuazione Ricaduta DATI DEL LAVORATORE ANAGRAFICI Cognome Nome C.F. Nato/a il a (Comune o Stato estero) Provincia RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE In via/piazza n. Comune CAP Provincia REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra) Nominativo indicato presso l’abitazione (se diverso dal proprio) In via/piazza n. Comune CAP Provincia Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009 10A03028 Allegato A
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Lettera interruzione termini per quote ponderazione ex art. 59 del vigente ACN |
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Inserito il 16 marzo 2010 alle 21:36:00 da webmaster. IT - SNAMI Roma
Riceviamo dalla Segreteria Nazionale ed inviamo per opportuna conoscenza ed applicazione (presentazione delle domande nei termini previsti):
OGGETTO: Lettera interruzione termini per quote ponderazione ex art. 59 del vigente ACN.
Ai Sigg. Presidenti Provinciali SNAMI
Milano, 16 marzo 2010
Prot. N. 57-10/PO/pa
OGGETTO: Lettera interruzione termini per quote ponderazione ex art. 59 del vigente ACN.
Gentili Colleghi,
dando seguito ad analoghe iniziative, invio, in allegato alla presente, la lettera di interruzione dei termini per le quote di ponderazione ex art. 59 del vigente ACN. Tali quote di ponderazione, avrebbero dovuto essere accantonate dalle ASL, come è specificato nella lettera, per arricchire il fondo di ponderazione destinato ad incrementare le quote capitarie ed orarie, con le quote di assegno "ad personam" non più corrisposte ai colleghi che si collocavano in pensione.
L'accantonamento sarebbe dovuto partire dall'indomani della stipula dell'ACN( 23 marzo 2005 ). Non risulta che le AASSLL lo abbiano fatto. Per tale motivo, entro il termine del prossimo 19 marzo, bisogna produrre la letterain allegato, con la firma e i dati dei medici interessati.
Si raccomanda, quindi, alle singole Sezioni Provinciali di dar corso a questa iniziativa chiamando più colleghi possibili a firmare in calce alla lettera allegata alla presente e spedirla nel termine indicato, per ottenere l'interruzione dei termini. Per snellire la procedura, la stessa lettera può essere firmata dal singolo medico ed inviata, sempre a mezzo raccomandata AR.
Si tratta di somme che l'ASL avrebbe dovuto destinare ai medici convenzionati e, pertanto, ci sembra che l'iniziativa sia interessante. Certo di aver fatto cosa gradite, vogliate gradire i miei più cordiali saluti.
Pasquale Orlando
Segretario Organizzativo Nazionale
RACCOMANDATA R.R. Al Direttore Generale della Asl
Prot. legale rappresentante pro-tempore
p.c. Al Presidente della Regione
Via
L’art.59,lettera a) comma 4,e 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 23.03.2005 prevede espressamente
4. Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 è istituito,in ogni ASL,il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie,non riassobibile,pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005,derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all’articolo 9 della prima
parte del presente accordo;
5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici”. Nonostante quanto disposto dai richiamati comma, non risulta che codesta ASL abbia provveduto ad incrementare il fondo,così come stabilito dalla convenzione.
Pertanto vi invitiamo a dare immediato corso a quanto stabilito dai comma richiamati preavvertendovi che trascorso il termine di 15 gg si procederà ad attivare ogni utile azione verso le sedi competenti in favore dei singoli iscritti che sottoscrivono la presente per accettazione e conferma. Tanto anche ai fini interruttivi dalla prescrizione.
Distinti saluti
Il Presidente Provinciale Snami
NOME COGNOME DATA DI NASCITA C.F. FIRMA
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Nota regionale del 22-2-2010 |
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Inserito il 27 febbraio 2010 alle 13:33:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio
Prot. n.25459 D/4/45/07 DIPARTIMENTO SOCIALE DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA AREA POLITICHE DEL FARMACO Roma 22-02-2010
Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio
FED. CISL MEDICI COSIME Via Ferruccio, 9 00161-RO MA
FP CGIL MEDICI Via S. Basilio, 51 00187-ROMA SMI VIA MERULANA 272 00185 ROMA 06 4826742 smi lazio@alice.it
FIMMG PIAZZA MARCONI 25 00 1 44 ROM A 06 5920078 segreteria@fimmg.org SNAMI VIA TODI 60 00181 ROMA segreteria@snamiroma.org
CISL MEDICI VIA PO 116 00198 ROM A cislmedici @cisl.it FIMP laziofimp@fimp.org
UNIONE NAZIONALE PEDIATRI denovellisa@tiscali.it
FEDERFARMA LAZIO federfarmalazio@tiscali.it
FARMACAP Via Ostiense 131 L CONFSERVIZI
Doc. ric. da:+398651685655 22-82-1e 11:54 Pag: 2
Via OSTIENSE
ORDINI PROVINCIALI FARMACISTI
Oggetto: adempimenti decreto Commissario ad acta U0063/2009
Si comunica che dal 23 febbraio c.a. il paziente diabetico che si reca in farmacia per la consegna dei presidi di autocontrollo glicemico in assenza di piano redatto dallo specialista diabetologo, verrà rinviato alle strutture ASL, di competenza territoriale dove gli operatori., che normalmente registrano i piani di autocontrolllo, potranno, per agevolare il pcrcorso del paziente, e consentirgli di avere accesso ai presidi nel periodo che intercorre tra la prenotazione e l'effettuazione della visita diabetologica, inserire sul portale web-care un fabbisogno limitato di presidi con le modalità sotto indicate: • inserimento con. modalità "piano provvisorio" • Tetto massimo previsto 100 strisce, 100 lancette,100 siringhe, 100 aghi, 25 strisce per glicosuria, chetonuria, glicochetonuria • Validità massima, che deve essere apposta dall'operatore, 1 mese. • informativa al paziente relativa alla indispensabilità del piano di autocontrollo glicemico per il successivo approvvigionamento. Si ritiene the tale procedura possa consentire di ridurre i disagi al cittadino, pur ritenendo opportuno sottolineare la necessità di una stringente collaborazione delle Direzioni Generali delle ASL per poter completare il progetto.
Il Dirigente dell'Area
(D.ssa Lorella Lombardozzi ) Il Direttore Regionale (Dr.Giampaolo Grippa)
DIREZIONE REGIONALE VIA ROSA RAIMONDI TEL +39.045168.1 PROGRAMMAZIONE SANITARIA GARIBALDI, 7 FAX +3946.5168. 00145 ROMA
VIA ROSA RAIMONDI TEL +39.06.S168.1FAX +39.06.5168. GARIBALDI. 7 00145 ROMA
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I farmaci generici a volte creano sorprese..... |
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Inserito il 26 febbraio 2010 alle 19:15:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio Indirizzo sito : Comune
Dal nostro presidente regionale Dott. Di Donna riceviamo e pubblichiamo:
E' stata vietata la vendita di 14 specialità di Omeprazolo in quanto alcuni farmaci prodotti da Ditte di farmaci generici, preparati per eradicare l' ulcera e combattere la gastrite non rispondono ai principi fissati dalla normativa comunitaria. Un Istituto deputato alla verifica di alcune molecole, da controlli effettuati, risulta aver sbagliato i test sulla bioequivalenza dell'omeprazolo prodotto da 7 diverse case farmaceutiche e l'Agenzia Italiana per il Farmaco (Aifa) ha revocato con effetto immediato le autorizzazioni per l'immissione in commercio di 14 preparati. La decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2009 e riguarda le confezioni di omeprazolo da 14 compresse rigide da 10 e 20 mg prodotte da: Angenerico (Gruppo Angelini), Ranbaxy, Fidia, Rk, Ipd (Industrial Pharmaceutical Development), Sofar e Blue Fish Pharma. L'Aifa spiega che tali prodotti non possono essere mantenuti in commercio poiché a seguito delle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'omeprazolo studio Crc - 022 - 06 e Crc - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il centro di ricerca clinica della Fondazione Università di Chieti nel Centro per lo Studio dell'invecchiamento (CE.S.I.) "sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissate dalla normativa comunitaria". Così "gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti - scrive l'Aifa - in conformità alle vigenti norme e non hanno rispettato i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP); pertanto i relativi risultati non sono affidabili". Proprio "considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'Agenzia Italiana per il Farmaco ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche sulla bioequivalenza dell'omeprazolo" e dopo aver fatto le contestazioni di rito alle aziende produttrici e averle sentite sulla questione, è stata vietata dall’ Agenzia la vendita dei 14 preparati. Avverso la decisione adottata dall’Aifa - leggesi nel provvedimento pubblicato in Gazzetta - le case farmaceutiche interessate potranno proporre opposizione innanzi alla medesima Agenzia, da presentarsi entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione dello stesso provvedimento. C’è ora da vedere se ci saranno strascichi giudiziari sulla incresciosa vicenda.
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Convocazione dell'Assemblea Elettiva Provinciale SNAMI per il 26-2-2010 |
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Inserito il 23 febbraio 2010 alle 16:02:00 da webmaster. IT - SNAMI Roma
E' convocata il 26.2.2010 alle 20,30 l'Assemblea degli Iscritti SNAMI di Roma e Provincia, presso la sede di Via Todi,60 Roma, per l'elezione dell'Esecutivo e dei Revisori dei Conti. Il Presidente Provinciale Dott.Marcantonio Bevilacqua
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Resoconto dell'11-2-2010 della riunione in regione per la questione conguagli . |
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Inserito il 12 febbraio 2010 alle 12:57:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio
Dal nostro presidente regionale dott. Di Donna riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Riunione del tavolo tecnico per la questione conguagli assistiti periodo 2000-2003.
Si è svolta oggi presso la Regione la richiesta riunione del Tavolo tecnico per discutere delle trattenute effettuate sulle competenze dei MMG che risultano debitori per il periodo pregresso 2000-2003, come stabilito nella Delibera regionale 484/2004.
Era presente per lo SNAMI il Dott. Giuseppe Di Donna che ha ribadito una serie di criticità già segnalate con alcune lettere fin dall’ottobre scorso, e ribadito le incongruenze riscontrate nell’applicazione di quanto stabilito nella Delibera regionale, a cominciare dal mancato ricalcolo del debito per molti dei MMG che avevano proceduto alle correzioni entro il 31 ottobre.
Il Direttore Regionale Dott. Artico ha sancito l’obbligo per la Regione, su indicazione della Corte dei Conti, di procedere all’inizio del recupero, secondo le modalità concordate nell’Accordo del 2004 con le OOSS. Ha accettato le critiche derivanti da una incompleta correzione degli errori riscontrati dai Medici e della mancata revisione del debito assegnato dalla regione, per coloro che avevano proceduto nei tempi alla consegna di documenti idonei a recuperare alcune posizioni.
Al fine di definire meglio le criticità riscontrate si è addivenuti, dopo ampia discussione tra la Parte Pubblica e le OOSS della Medicina generale, alle seguenti decisioni:
si potranno rivedere le posizioni per le quali i Medici riusciranno ad individuare e consegnare al Distretto di appartenenza idonea documentazione per errori significativi. Alle ASL verrà inviata apposita lettera concordata con la quale si daranno idonee indicazioni sulle modalità per adottare una procedura idonea di ricezione delle contestazioni documentate, da parte dei MMG; per la Provincia di Frosinone, dove con apposito Accordo aziendale si era provveduto ad una correzione dell’archivio degli assistiti al 2001, la ASL dovrà fornire idonea documentazione alla Regione sui conteggi riveduti, dopo la correzione; ciò al fine di stabilire l’eventuale restituzione al Medico di somme eventualmente già trattenute e coincidenti con il periodo indicato; su sollecitazione delle OOSS il Direttore regionale ha accettato di modificare il meccanismo con cui individuare le posizioni “recuperate” sulla base delle incongruenze segnalate dai Medici, come anche le posizioni relative agli extra-comunitari che non rinnovano il tesserino dell’assistenza, nei tempi debiti alla scadenza del permesso di soggiorno. A tale scopo si dovranno poter evidenziare le somme in positivo da corrispondere ai Medici e/o la somma che permette di ridurre l’entità del debito. Infine si è addivenuti ad un ulteriore definizione, accettata dai rappresentanti della Regione e cioè di far pervenire al Medico, all’atto della chiusura del recupero delle somme addebitate, una dichiarazione “tombale” sui nominativi che hanno determinato le somme in negativo. Ciò per non ritrovarsi, quando si andrà in pensione, a dover ricominciare a controbattere alla regione per nuove richieste economiche per gli stessi assistiti già a suo tempo pagati. Il Presidente Regionale SNAMI Lazio – Dott. Giuseppe Di Donna
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Dal Sole 24 ore del 9-2-2010:la commissione tributaria di Roma esclude medico di famiglia dall'IRAP |
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Inserito il 11 febbraio 2010 alle 08:55:00 da webmaster. IT - SNAMI Roma
Lo hanno stabilito la commissione tributaria provinciale (sezione 48)e regionale (sezione 35) di Roma con le sentenze 102 del 28 Gennaio e 13 del 25 Gennaio 2010.Infatti è evidente la mancanza di organizzazione nell'attività particolare che svolge il medico di base.Anche nei casi in cui sia presente una struttura tecnica questa è strettamente connessa al normale esercizio della sua attività e INCAPACE di funzionare in MODO AUTONOMO senza il contributo personale del titolare stesso.Poi per valutare i costi sostenuti bisogna fare riferimento al quadro RE del modello 740. Il medico di famiglia poi: 1)Esercita il suo incarico sotto la sorveglianza della ASL dopo un concorso a titoli e l'iscrizione in speciali elenchi; 2)Apre lo studio nella località che gli viene assegnata; 3)Non può superare un numero massimo di assistiti; 4)E' tenuto ad osservare un orario settimanale di apertura dell'ambulatorio e per le visite domiciliari; 5)Ha un obbligo di preventiva comunicazione del periodo di ferie; 6)Anche il trattamento economico è già prestabilito. Tutto ciò porta ad ESCLUDERE la presenza di ORGANIZZAZIONE AUTONOMA.Dunque in presenza di un reddito che non è direttamente riconducibile ad una attività organizzata e invece DEL TUTTO DIPENDENTE DAL TITOLARE PROFESSIONISTA NON SI PUO' PARLARE DI BASE IMPONIBILE IRAP.
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Certificati medici-manifesto da affiggere |
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Inserito il 10 febbraio 2010 alle 13:47:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio
Cari colleghi
in allegato le nuove regole per le certificazioni di malattia per i pubblici dipendenti, e non solo, oltre alle sanzioni al lavoratore ed al Medico, in mancanza del rispetto della Legge. Si riporta inoltre copia di un manifesto da affiggere negli Studi per dissuadare i pazienti da richieste "improprie" che potrebbero causare danni, economici e disciplinari in caso di false attestazioni.
Il Presidente Regionale SNAMI Lazio Dott. Giuseppe Di Donna
AVVISO
Gli assisiti sono pregati di rispettare le seguenti regole in occasione delle future richieste di certificazione per malattia 1- per la visita e il rilascio del certificato avvisare il medico curante o suo sostituo dal primo giorno di assenza dal lavoro. 2- il sabato, la domenica e tutti gli altri giorni festivi e prefestivi ci si deve rivolgere alla Guardia Medica per il rilascio del certificato di malattia, ovvero al Pronto Soccorso in caso di visita a carattere di urgenza nei giorni festivi. 3- il lavoratore in malattia deve rispettare gli orari previsti per la visita fiscale ed accedere allo studio del proprio medico al di fuori dell’orario previsto per la stessa (9-13, 15-18), in quanto non è possibile al Medico rilasciare giustificazioni in caso di irreperibilità del lavoratore presso il suo domicilio. Il mancato rispetto di queste regole comporta per il “Decreto Brunetta” la multa e la reclusione per il lavoratore dipendente , la multa , la reclusione e il licenziamento per giusta causa con radiazione dall’Albo per il Medico. 4- se il lavoratore deve effettuare esami o visite specialistiche presso ambulatori ospedalieri o della ASL deve richiedere al medico di queste strutture il rilascio della certificazione per giustificare l’assenza dal lavoro, per la visita effettuata. In caso di Visita Specialista in cui si riscontra una malattia per cui è prevista un’assenza dal lavoro, richiedere allo stesso Specialista di attestare l’effettuazione della visita, e scrivere sul suo ricettario personale: la diagnosi e la durata prevista della malattia.
Il mancato rispetto di queste regole comporta per il “Decreto Brunetta” la multa e la reclusione per il lavoratore dipendente , la multa , la reclusione e il licenziamento per giusta causa con radiazione dall’Albo per il Medico.
D.L. 27 ottobre 2009 n.150 Certificazioni di assenza per malattia Sanzioni al lavoratore ed al Medico Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo dei Medici ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente docu-mentati.
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A proposito di UCP:Fax pervenuto in data odierna dalla Regione Lazio. |
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Inserito il 27 gennaio 2010 alle 15:14:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio
Prot. n.11077 del 26.01.2010 Ai Direttori Generali Ai Responsabili UOC delle ASL del Lazio e p.c. Alle OO.SS. della Medicina Generale OGGETTO: Regolamento Unità di Cure Primarie. In data 21 gennaio 2010 si è riunito il Comitato regionale per la medicina generale al fine di prendere in esame i dati trasmessi dalle Aziende USL relativi alle domande presentate per le Unità di Cure Primarie (UCP) e richiesti con nota n. 146960 del 9 dicembre 2009. Considerato che al momento gli stessi risultano pervenuti solo da parte di alcune Aziende si sollecitano quelle che ancora non avessero provveduto a fornire i dati entro e non oltre il prossimo 10 febbraio. Nel confermare integralmente quanto previsto dal protocollo operativo approvato con determinazione n. D3407 del 20 ottobre 2009, e le indicazioni fornite con la nota n. 146960 del 9 dicembre 2009 già citata si ritiene opportuno ribadire che: - è compito delle Aziende USL valutare e validare le domande presentate concedendo 10 giorni al referente della UCP per apportare le opportune modifiche in caso siano state riscontrate delle irregolarità; - le UCP sono da considerarsi operative dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali irregolarità evidenziate dall'azienda. Il Direttore Regionale Paolo Artico
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Modalità di presentazione domanda invalidità civile. Aggiornamenti. |
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Inserito il 27 gennaio 2010 alle 15:03:00 da webmaster. IT - SNAMIROMA
Dall’1/1/2010 le domande per il riconoscimento della invalidità civile, cecità, handicap (legge 104/92), sordità e disabilità (legge 68/99), complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica all’INPS (www.inps.it ) dal diretto interessato o dagli Organi del Patronato, ai sensi della lg 3/8/2009 n 102. La circolare INPS del 28/12/2009, in allegato, illustra il nuovo flusso organizzativo e procedurale, finalizzato alla gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie per contenere i tempi della erogazione delle prestazioni entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda (a tal fine le Commissioni Mediche sono integrate dal medico INPS quale componente effettivo).
La certificazione medica può essere compilata dal medico solo on-line, sul sito Internet dell’INPS (www.inps.it). Il medico potrà richiedere presso la sede dell’INPS, il PIN portando un documento di identità e presentando il modulo di richiesta del PIN che può essere scaricato dal sito suddetto e che andrà compiutamente compilato. Il PIN verrà consegnato in busta chiusa numerata. Per le successive eventuali comunicazioni con l’INPS il medico dovrà fornire l’indirizzo della propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata) prevista dalla Lg 28/1/2009 n° 2. Successivamente al primo accesso alla procedura sul sito dell’INPS si dovrà modificare il PIN iniziale e si potrà accedere così alla compilazione del certificato medico. All’assistito il medico consegnerà la stampa firmata del certificato testè compilato e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato. I dati necessari per la compilazione del certificato sono: - dati anagrafici dell’utente comprensivi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria; - dati anamnestici ed obiettività; - diagnosi con codifica ICD-9); - indicazione della impossibilità alla deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (nel caso di richiesta di indennità di accompagnamento); - indicazioni di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della Lg n° 80/2006 (in allegato). - indicazioni di eventuali patologie gravi previste nell’allegato al DM 2/8/2007 al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 gg (in allegato). - indicazione della finalità del certificato (invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità). Lo stesso certificato può essere utilizzato per differenti richieste di benefici. Qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare il medico deve compilare ed inviare (sempre per via telematica sul sito dell’INPS) il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno 5 gg prima della data già fissata per la visita domiciliare. Successive ristampe dei certificati e delle relative ricevute potranno essere sempre eseguite dal medico certificatore, limitatamente ai certificati da egli stesso emessi. L’elenco dei medici certificatori accreditati, in possesso di PIN, è pubblicato sul sito dell’INPS. Dalla data di trasmissione del certificato medico, il cittadino ha 30 gg di tempo per presentare la domanda. Il cittadino per presentare la domanda telematicamente, deve essere fornito di PIN che potrà richiedere: - direttamente sul sito dell’INPS- Sezione dei Servizi on-line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primi otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria; - al Contant Center INPS (803164). I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità su descritte perché l’Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando un documento di identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria. Per i minori non ancora in possesso del documento di identità è sufficiente esibire il codice fiscale/tessera sanitaria. Il cittadino una volta ottenuto il PIN si collega al sito internet www.inps.it ed inserendo il PIN accede alla procedura di presentazione della domanda, inserendo i dati contenuti nella domanda. Alla domanda deve essere abbinato il numero del certificato telematico. Completata l’acquisizione, la domanda viene trasmessa telematicamente all’INPS. La procedura rilascia una ricevuta che può essere stampata. Il cittadino, alternativamente, ha la possibilità di presentare la domanda anche tramite i Patronati e le Associazioni di categoria dei disabili.
Si rammenta infine che i medici, per compilare il certificato medico, dovranno essere forniti di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
CHIARIMENTI su dubbi e modalità operative.
ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI INPS
Dal 1 Gennaio 2010 le certificazioni per il riconoscimento dell’invalidità , assegno accompagnamento , legge 104 ecc perché siano valide devono essere trasmesse all’INPS per via telematica a cura del Medico certificatore . L’Istituto non accetterà da tale data certificati cartacei.
Cosa deve fare il Medico di famiglia L’INPS non invierà ai medici il codice personale (PIN) per accedere ai servizi telematici non potendo a priori conoscere il numero dei colleghi che decideranno di aderire e non sussistendo per il medico l’obbligatorietà. In questo caso il paziente dovrà recarsi obbligatoriamente presso i medici dei patronati o di altra struttura pubblica in possesso del PIN.
Qualora invece il Medico decida di certificare nei confronti dei propri pazienti deve recarsi presso l’INPS della sua provincia , consegnare il modulo compilato nelle varie voci per l’attribuzione del proprio codice PIN (copia del modulo per la richiesta del PIN si trova sul sito dell’INPS o che si può richiedere direttamente agli Uffici INPS competenti per territorio, portando con sé il tesserino di iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia ed un documento di identità valido). Come accedere ai servizi telematici Una volta in possesso del PIN per rilasciare i certificati richiesti collegarsi al sito INPS Nazionale > http://www.inps.it/newportal/default.aspx (salvare questo indiirizzo sul computer per accedere facilmente le volte successive). Nella pagina iniziale dell’Ente sotto “servizi on line” cliccare la voce “per tipologia d’accesso”(in quinta posizione) e all’apertura della nuova pagina la voce “certificato medico per il riconoscimento dell’invalidità civile” (in quarta posizione) Nella pagina che appare inserite il vostro codice fiscale e il PIN che l’INPS vi ha attribuito.
Accesso alla gestione certificati La prima volta che si accede alla zona riservata viene automaticamente generato un nuovo codice da trascrivere per gli accessi futuri (copiare il nuovo PIN generato), il primo codice rilasciato dall’INPS a questo punto non sarà più valido.
La pagina riservata al medico certificatore è divisa in 2 sezioni 1-compilazione ed invio certificati 2-visualizzazione certificati
Cliccando la voce compilazione ed invio certificati viene chiesto di selezionare la provincia di appartenenza e di inserire il numero di iscrizione al proprio Ordine professionale. Inserite quindi nome e cognome dell’assistito e il suo codice fiscale , apparirà automaticamente data e luogo di nascita del paziente. Quando viene richiesto di inserire il numero della tessere sanitaria dell’assistito digitare le 20 cifre che si trovano sul retro – ultima riga – della tessara sanitaria plastificata del paziente.
Nel campo sottostante scrivere una breve anamnesi,nel successivo campo l’esame obiettivo e nell’ultimo la diagnosi. Più sotto cliccando l’apposito pulsante scegliere la diagnosi tra le patologie che appaiono e che avete inserito precedentemente affinche il programma generi la codifica ICD-9 relativa alla patologia. Salvare il lavoro cliccando il pulsante “salva”. Infine barrare la casella relativa al tipo di certificato che volete inviare (invalidità , assegno accompagnamento ecc) ed eventualmente la casella relativa all’urgenza e/o allintrasportabilità dell’assistito.
Una volta compilato il certificato e cliccato il pulsante “invia” viene generato dal programma un codice alfanumerico da rilasciare all’assistito ; il numero identificativo servirà al patronato o ad altro ente per scaricare per via telematica dal server dell’INPS il vostro certificato e procedere all’istruzione della relativa pratica.
dati necessari per la completezza del certificato medico:
- dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria; - dati clinici (anamnesi, obiettività) - diagnosi, con codifica ICD-9; - indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento); - indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006); - indicazione di eventuali patologie gravi previste nell'allegato al DM 2.8.2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni); - indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap - Legge 104/92 / disabilità – Legge 68/99).
PERCHE' QUESTE NUOVE MODALITA' Il cosiddetto decreto anticrisi (D.L 1 luglio 2008 n. 78 conv con mod. nella Legge 3 Agosto 2009 n. 1029) reca all'articolo 20 : Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile. La sussistenza del fenomeno della falsa invalidità è stata stimata in 200.000 falsi invalidi con un costo annuo di 1 miliardo di euro. Il commissario Straordinario dell'INPS ha messo conseguentemente in atto un piano operativo, che comprende un nuovo flusso operativo per l'accertamento delle invalidità. E' ovviamente necessario, per procedere ai controlli, che la filiera sia informatizzata. Altrettanto necessario è che la certificazione comprovante l'invalidità sia rilasciata con certezza da un medico, regolarmente iscritto al proprio ordine professionale e riconosciuto dall'INPS tramite il PIN.
COSA SI DEVE FARE PER OTTENERE IL PIN Recarsi alla sede provinciale INPS di competenza territoriale con un documento attestante l'iscrizione all'Ordine provinciale dei medici (tesserino) e di un documento di identità per ritirare il PIN.
E' OBBLIGATORIO REDARRE CERTIFICAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE ? Non trattandosi di una certificazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro sussiste solo il generico dovere certificativo previsto dal codice deontologico. Pertanto è possibile inviare il paziente da altri colleghi o medici di patronato ecc. Tuttavia stante la conoscenza che il curante ha del proprio assistito è ovvio che il medico di medicina generale sia la figura più indicata per il rilascio del documento. Non bisogna dimenticare che la completezza e la precisione della certificazione sono fondamentali per un buon fine dell'istanza. (Quindi attenzione: se il Medico non compila il certificato richiesto dal paziente, lo stesso può farne richiesta ad altro Medico che abbia l’idoneità al collegamento all’INPS, con l’utilizzo del PIN assegnatogli dagli Uffici competenti). LA PROCEDURA E' COMPLESSA ? Da quanto riferito dai colleghi che hanno già redatto certificazioni la procedura appare facile e sufficientemente rapida. COSA SERVE ? Un computer collegato ad internet, possibilmente con linea ADSL per accelerare la procedura operativa di compilazione del certificato. La tessera sanitaria (badge in plastica) del paziente. Se non l'ha ricevuto o l'ha smarrito può richiederlo alla USL o all'Agenzia delle entrate più vicina.
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Conteggio degli arretrati ed adeguamento dello stipendio in base alla Nuova Convenzione |
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Inserito il 21 novembre 2009 alle 10:52:00 da webmaster. IT - SNAMI Roma
Arretrati ed adeguamento stipendio medicina generale
Arretrati 2006: una tantum di €. 0.25 assistito/anno. Arretrati 2007: una tantum di €. 2,84 assistito/anno. Dal 1° gennaio 2008 per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo di euro 40,05 (pari a 1,43 euro assistito/anno. In pratica 2.145 euro/anno di aumento (rispetto all’incremento del 2007), per 1500 assistiti.
Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età continuerà ad essere corrisposto il compenso aggiuntivo annuo pari a Euro 15,49, incrementato a far data dal 1.1.2008 di Euro 4,80 ( = 20,29) . Per le scelte dei minori di età inferiore a 14 anni, effettuate successivamente allo 02.10.2000, continuerà ad essere corrisposto, con riferimento alle scelte in carico, il compenso annuo aggiuntivo di Euro 18,08, incrementato a far data dal 1.1.2008 di Euro 0,87 ( =18,95).
Schema per calcolo arretrati
Numero assistiti Arretrati 2006 100 Euro 25 200 50 400 100 600 150 800 200 1000 250 1200 300 1500 375
Numero assistiti Arretrati 2007 100 Euro 284 200 568 400 1136 600 1704 800 2272 1000 2840 1200 3408 1500 4260
Gli arretrati indicati saranno corrisposti con le competenze del mese di ottobre 2009.
A queste cifre viene applicata l’aliquota ENPAM del 9,375% a carico dell’Azienda e del 5.625% a carico del medico
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Numero assistiti Arretrati 2008 100 Euro 143 200 286 400 572 600 858 800 1144 1000 1430 1200 1716 1500 2145
Assistiti ultra 75enni Arretrati 2008 100 Euro 480 200 960 300 1140 400 1920
Gli arretrati relativi al 2008 dovrebbero essere corrisposti con le competenze di gennaio 2010.
Gli arretrati del 2009 con le competenze di marzo 2010.
A queste cifre viene applicata l’aliquota ENPAM del 10,375% a carico dell’Azienda e del 6,125% a carico del medico
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Dalle competenze del mese di ottobre 2009 dovrebbero essere adeguati i cedolini con gli incrementi previsti dall’ACN ed indicati sopra.
Norma transitoria n.12 1. In attesa della variazione dell’aliquota riferita all’assicurazione di malattia, in favore dei medici di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria Territoriale per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sarà erogata una quota una tantum per ciascun assistito in carico/ora di attività svolta, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’azienda secondo la seguente tabella: per il 2008 e 2009 a) Assistenza primaria € 0,13/assistito € 0,13/assistito b) Continuità assistenziale ed Emergenza territoriale € 0,06/ora € 0,06/ora Quanto dovuto ai sensi del presente comma verrà corrisposto entro il mese di ottobre 2009 per l’una tantum riferita all’anno 2008 ed entro il mese di giugno 2010 per l’una tantum riferita all’anno 2009.
Su questo argomento si discuterà nel primo Comitato regionale utile che verrà convocato appena insediato, con apposito provvedimento regionale.
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Attenzione alle domande Ucp, che devono essere tutte ripresentate |
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Inserito il 21 novembre 2009 alle 10:12:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio
Si rende noto a tutta la Categoria che le domande UCP vanno ripresentate tutte: al Direttore di Distretto e al Direttore Generale della ASL di appartenenza, alla Regione Lazio, come da norma di legge (vedi BUR del 14-11-2009 sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it) e per sicurezza è bene allegare alla domanda le indennità spettanti come da contratto nazionale. Le domande UCP in essere ed eventuali loro criticità, nonché ulteriori altre che insorgeranno nell'applicazione della modulistica e che verranno segnalate dai Distretti, saranno valutate dal Comitato Regionale di cui lo Snami ha chiesto la convocazione urgente, come da lettera già inviata alla Regione Lazio dal Presidente Dott. Di Donna.
Vedi la lettera del Dott.Di Donna all'Interno.
L'Addetto Stampa Dott.Carlo Trabucchi
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Schema domanda UCP pubblicata sul BUR della Trg. Lazio il 14-11-2009 |
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Inserito il 18 novembre 2009 alle 19:09:00 da webmaster. IT - SNAMI Lazio
Domanda per la partecipazione alle Unità di Cure Primarie (UCP) e delle Forme Associative di cui all’art.54 dell’ACN del 29.7.09 redatta ai sensi della Determina Regione Lazio n° D 3407 del 20.10.2009 pubblicata sul B.U.R.L. n. 42 del 14.11.2009
Spett.le Direttore Generale ASL ……………… Via ………………………….. Comune ……. (Provincia………)
Spett.le Direttore del Distretto………… ASL ……………… Via ………………………….. Comune ……. (Provincia………)
E,p.c. Alla Regione Lazio Assessorato alla Sanità Direzione Regionale Risorse Umane Finanziarie Area 43/01 Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 00145 - ROMA
Il/La sottoscritto/a Dr.
Referente della
1. □UCP-S sede unica 2. □UCP-S 3. □UCP-C sede unica 4. □UCP -8H sede unica 5. □UCP-8H
Dichiara :
1) di accettare l’incarico di referente della suddetta UCP con numero telefonico dedicato ……………… casella posta elettronica dedicata……………………………………..
2) che tale UCP effettua orario
□ continuato dalle ore alle ore
□ orario non continuato dalle ore alle ore ASL………… Distretto ……….
con i seguenti medici (*)
*(nome cognome , codice regionale, barrare si/ no nelle varie voci indicate e se precedentemente in associazione). Si rammenta che le disposizioni inerenti l’orario di normale apertura degli Studi è regolamentato dall’A.C.N.
Dr (nome, cognome, cod. regionale) Indennità gruppo Indennità Rete U.C.P. Pregressa indennità associazione
Lo studio unico di riferimento o sede unica è sito al seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………………..
ed effettuerà il seguente orario:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Dichiara inoltre : • che la sua UCP è
□ già esistente e senza variazioni
□ di nuova costituzione
□ già esistente ma con le seguenti variazioni:
1) componenti preesistenti ed indennità richieste (da compilare solo da chi non le percepisce) • Dott…………… □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott……………. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott………….. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott…………….. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott……………. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott…………….. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott………………. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott………….. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc
2) nuovi inserimenti con indennità richiesta • Dott……………. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott……………. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott……………. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc • Dott……………. □ Gruppo □ rete □UCPs □ UCPc
In caso di UCP Semplice in rete in Studi diversi l’orario sarà il seguente:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dalle … alle Dott. sede
Il referente si impegna a dare comunicazione entro tre giorni di ogni eventuale variazione al distretto di appartenenza.
Data firma referente
Firma medici dell’UCP per accettazione:
Legenda:
Si rammenta che per le Forme associative di cui all’art.54 dell’Accordo Collettivo Nazionale, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 Luglio 2009 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2009 – supplemento ordinario n.167 -, valgono le seguenti regole: 1) La forma associativa è costituita di norma da minimo tre medici e massimo di dieci per la Medicina di Rete e otto per la Medicina di Gruppo. 2) L’adesione a queste due forme associative (Rete e Gruppo) è su base volontaria. 3) Sia la Medicina di Rete che quella di Gruppo devono assicurare : a) che un medico effettui orario di apertura fino alle 19, b) il collegamento reciproco degli studi medici con sistemi informatici tali da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l’associazione. c) Lo studio della Medicina di Gruppo deve avere un numero di stanze pari almeno alla metà degli appartenenti a tale forma associativa e l’utilizzo, da parte dei componenti il gruppo, di eventuale personale di segreteria o infermieristico secondo un accordo interno. d) Sia la Medicina di Rete che quella di Gruppo devono garantire apertura degli studi per sei ore al giorno equamente distribuite tra mattino e pomeriggio con almeno uno studio aperto fino alle 19. e) fatta salva la libertà di scelta del medico da parte del cittadino, la variazione di scelta del medico nell’ambito delle forme associative è legata all’accettazione scritta da parte del medico scelto. f) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: - per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei Medici - per le questioni contrattuali, il Comitato Regionale di cui all’art. 24 ACN I Medici appartenenti alle forme associative danno il loro contributo orario in base ad accordi interni e comunque non inferiore a quanto previsto in ACN in relazione al numero degli assistiti. Le U.C.P sono regolamentate da apposito regolamentoe per quanto non normato fa fede l’ACN.
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